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Danni da esposizione all’amianto, i familiari di un ex dirigente comunale morto per mesotelioma pluerico chiedono i danni all’Ente

Siracusa – In un momento in cui, attraverso un corso di formazione della Regione Siciliana, che ha avuto il suo epilogo nei giorni scorsi a Siracusa, si sono puntati i riflettori sull’importanza della sicurezza negli ambienti di lavoro, i figli e quindi eredi diretti di un ex dirigente comunale del capoluogo aretuseo, Michelangelo Blanco, deceduto per “mesotelioma pluerico”, diretta conseguenza dell’esposizione reiterata nel tempo alle fibre d’amianto, hanno chiesto il risarcimento all’ente di Palazzo Vermexio, per la perdita incolmabile e il danno subito dal loro genitore, per la presunta insalubrità dell’Ufficio Elettorale, presso il quale il compianto dipendente pubblico   ha prestato servizio dal 15 novembre 1961 al 31 dicembre 2003.

Un ufficio nei cui locali  l’attività del dirigente sarebbe stata svolta ”  in esposizione professionale a polveri e fibre di amianto e ad altri agenti patogeni, in assenza di adeguati strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale, che potessero impedire l’inalazione di polveri e fibre di amianto e l’esposizione agli altri cancerogeni e mutageni, e i conseguenti danni alla salute”.

Stando ai denuncianti , rappresentanti dal legale Ezio Bonanni, esperto in materia” L’esposizione ad amianto fu subdola, legata all’utilizzo di tale materiale nel settore edile, nell’impiantistica, e persino nei pc di vecchia generazione”. Il datore, stando all’esperto giureconsulto avrebbe dunque violato  le norme di prevenzione tecnica.

“In ordine ai danni e alla loro quantificazione – scrive il legale-  si evidenzia che Blanco Michelangelo è deceduto con enormi sofferenze fisiche e morali e lesione dei suoi diritti costituzionali e le parti assistite hanno quindi diritto ad ottenere l’integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, come eredi legittimi del congiunto”.

“Le parti assistite – conclude- hanno subito anche dei danni iure proprio per via della malattia prima e del decesso dopo, del congiunto, prima di tutto di natura morale ed esistenziale, e poi anche alla vita di relazione, al nucleo familiare e ai suoi legami affettivi (artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 32 Cost.), che debbono essere integralmente risarciti, sia a titolo di responsabilità contrattuale che di responsabilità aquiliana, con quantificazione equitativa (artt. 1226 c.c. e/o 2056 c.c.).Per tutte le somme dovute si chiedono gli interessi e le rivalutazioni”.

 

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