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Riforma Camere commercio, le associazioni siracusane invocano intervento deputati

Siracusa- Riforma delle Camere di Commercio: le associazioni di categoria della provincia di Siracusa hanno chiamato a rapporto i parlamentari siracusani per contribuire ad aggiustare il tiro ed evitare un’ulteriore penalizzazione del territorio aretuseo.

” La riforma – spiegano le associazioni che hanno proposto l’incontro, che si è svolto questa mattina nel salone della Camera di Commecio siracusana- riducendo la rappresentanza locale indebolirebbe alcune aree a vantaggio di altre, con il rischio di spostare risorse dalle province di minore dimensione e minor numero d’imprese attive a favore delle province di dimensioni maggiori.

“Ciò in quanto la legge 124/2015- continuano- disponendo l’accorpamento delle Camere di Commercio, non ha previsto alcun meccanismo in grado di salvaguardare la corretta rappresentanza dei territori e l’equa distribuzione di servizi e risorse”.

“Nel “decreto agosto” il Governo- ricordano- con apposito articolo, ha voluto imprimere una accelerazione alle procedure di accorpamento non ancora completate , anche al commissariamento per gli Enti che non dovessero autonomamente procedere entro 60 giorni”.

“Questo intervento normativo – continuano le associazioni- sebbene apporti certamente dei parziali miglioramenti in chiave di decentramento di rappresentanza, funzioni e servizi, è considerato da molti del tutto inadeguato, essendo necessaria una riforma complessiva del sistema camerale e non interventi estemporanei inseriti in un decreto omnibus”.

“Senza voler entrare nello specifico delle modalità di gestione – evidenziano- e dei risultati concretamente conseguiti in questi tre anni post accorpamento, si evidenziano le apparenti distorsioni di rappresentanza dei territori in seno alla camera di commercio del sud est Sicilia, la quale si ritrova attualmente con un presidente e altri 4 componenti di giunta, di cui uno con il ruolo di vicepresidente, espressione della provincia di Catania. I restanti 2 componenti sono 1 espressione della provincia di Siracusa e l’altro della provincia di Ragusa”.

“E ’chiaro- avvisano- che una composizione di giunta così squilibrata, in astratto, potrebbe comportare una maggiore attenzione alle esigenze provenienti da un territorio piuttosto che a quelle complessive dell’intera circoscrizione camerale”.

“Al fine di evitare tali distorsioni – rivendicano- e rendere gli accorpamenti una ricchezza per tutte le circoscrizioni coinvolte, e non un ulteriore fardello per molti territori già in forte difficoltà economica, si chiede alla rappresentanza parlamentare del nostro territorio di seguire l’iter di conversione del d.l. 104 del 2020 affinché all’art. 61 vengano rafforzati i principi di federalismo, decentramento ed equa ripartizione della rappresentanza e delle risorse.

Le proposte di modifica

Sono 5 i punti di modifica proposti:

  1. la modifica del comma 3 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come prevista dal comma 4 dell’art. 61 del decreto-legge (“… Per le camere di commercio di cui all’allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio accorpate”), venga estesa anche alle camere di commercio di cui all’allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018;
  2. la modifica all’art. 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come prevista dal comma 61 comma 6 lett. a) (“dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le Giunte delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o più vicepresidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento.”) venga estesa anche alle camere di commercio che hanno concluso l’iter di accorpamento precedentemente l’entrata in vigore della suddetta disposizione;
  3. la modifica all’art. 14 comma 5, così come prevista dal comma 61 comma 6 lett. b) (“al comma 5, la lettera c), è sostituta dalla seguente: «c) al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l’organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio.” venga confermata nella attuale formulazione;
  4. la riduzione del numero dei consiglieri camerali previsto dall’art. 10 della legge 580 del 1993, così come modificata dal decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 non si applichi per le camere di commercio accorpate, ciò per evitare il rischio di non adeguata rappresentatività di alcuni territori minori coinvolti nel processo di accorpamento;
  5. modifica dell’artt. 10 e 12 della legge 580 del 1993, non prevede che le camere di commercio procedano alla ripartizione dei consiglieri generali tenendo conto anche del principio di corretta rappresentanza di tutte le circoscrizioni camerali accorpate;
  6. modifica dell’art. 14 della legge 580 del 1993 nella parte in cui non prevede che la giunta sia composta tenendo conto anche del principio di corretta rappresentanza di tutte le circoscrizioni camerali accorpate.
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Giornalista